| CONSIDERATO che, sempre l’articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che il finanziamento del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” sia determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021; RITENUTO, pertanto, necessario definire le modalità di determinazione dell’importo dello 0,5 per cento per le singole tipologie di scommessa nonché i termini di versamento degli importi da corrispondere; IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA ARTICOLO 1 OGGETTO 1. La presente determinazione stabilisce le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’ articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. 2. Il predetto importo è versato a cura dei concessionari secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. ARTICOLO 2 MODALITÀ DI CALCOLO 1. La somma costituente “raccolta” è individuata sulla base dei singoli provvedimenti di regolamentazione delle scommesse. 2. L’importo è calcolato come segue: a) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto dell’imposta unica calcolata nel periodo corrispondente per scommesse sportive a quota fissa, scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento; b) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta del periodo corrispondente per i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a totalizzatore; c) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell’imposta unica. La corresponsione di tale somma è imputata interamente sui giocatori risultati vincenti, e l’importo è calcolato applicando, a cura del concessionario, l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta maturata nell’ambito di ciascun mercato, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell’imposta unica maturata sulle giocate calcolabile in sede di liquidazione del mercato stesso. ARTICOLO 3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA VERSARE L’importo complessivo da versare a cadenza quadrimestrale, è dato dalla somma degli importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco. ARTICOLO 4 PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO E TERMINI DI VERSAMENTO 1. Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre. 2. I versamenti sono effettuati dai concessionari del gioco pubblico nel rispetto dei seguenti termini: a) 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020: entro il 30 novembre 2020; b) 1 settembre 2020 – 31 dicembre 2020: entro il 28 febbraio 2021; c) 1 gennaio 2021 – 30 aprile 2021: entro il 31 agosto 2021; d) 1 maggio 2021 – 31 agosto 2021: entro il 30 novembre 2021; e) 1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021: entro il 28 febbraio 2022. ARTICOLO 5 MODALITÀ DI VERSAMENTO 1. Il versamento è effettuato sul capitolo 2540 del Bilancio dello Stato denominato: “Entrate derivanti dal versamento di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, finalizzate a misure di sostegno al sistema sportivo, ai sensi dell’articolo 217 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020”, utilizzando il modello “F24-Accise” con codice tributo che sarà successivamente comunicato sul sito istituzionale di ADM. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun periodo contabile, l’importo dovuto dai concessionari del gioco pubblico. ARTICOLO 6 LIMITE 1. Qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia raggiunto il limite massimo, rispettivamente, di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso. ARTICOLO 7 NORMA TRANSITORIA 1. Le somme dovute dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della quota dello 0,5 per cento sino alla data di esecuzione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al comma successivo, sono versate a cura dei concessionari alle scadenze previste dall’art. 4 comma 2. 2. Le somme previste dall’articolo 2 comma 2 lettera c sono versate nel modo che segue: a. In relazione ai conti di gioco attivi, i concessionari provvederanno al calcolo delle somme dovute e alla relativa trattenuta dai suddetti conti, ai fini del tempestivo versamento secondo le scadenze di cui all’articolo 4 b. In relazione ai conti di gioco estinti o incapienti, i con cessionari provvederanno ad inviare richiesta di pagamento tramite modello F24, compilato secondo le modalità di cui all’articolo 5, al titolare del conto. Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge. Marcello Minenna
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