BETFORUM - i supereroi delle scommesse -

Nuova tassa betting exchange, Il betting exchange è salvo

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view post Posted on 9/9/2020, 11:12
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il miglior regalo che un padre può fare ai propri figli... è amare la loro madre

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CONSIDERATO che, sempre l’articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, stabilisce che il finanziamento del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” sia
determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per
l'anno 2021;
RITENUTO, pertanto, necessario definire le modalità di determinazione dell’importo dello
0,5 per cento per le singole tipologie di scommessa nonché i termini di versamento degli
importi da corrispondere;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
OGGETTO
1. La presente determinazione stabilisce le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo
dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’ articolo 217, comma 2, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Il predetto importo è versato a cura dei concessionari secondo le modalità di cui agli articoli
seguenti.
ARTICOLO 2
MODALITÀ DI CALCOLO
1. La somma costituente “raccolta” è individuata sulla base dei singoli provvedimenti di
regolamentazione delle scommesse.
2. L’importo è calcolato come segue:
a) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto dell’imposta unica
calcolata nel periodo corrispondente per scommesse sportive a quota fissa,
scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, concorsi pronostici ippici,
scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse
ippiche a quota fissa e multiple a riferimento;
b) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta del periodo corrispondente per
i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a totalizzatore;
c) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta delle scommesse a distanza a
quota fissa con interazione diretta fra i giocatori, intesa come la sommatoria di tutti
gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell’imposta unica. La
corresponsione di tale somma è imputata interamente sui giocatori risultati vincenti,
e l’importo è calcolato applicando, a cura del concessionario, l’aliquota dello 0,5 per
cento alla raccolta maturata nell’ambito di ciascun mercato, intesa come la
sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto
dell’imposta unica maturata sulle giocate calcolabile in sede di liquidazione del
mercato stesso.
ARTICOLO 3
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA VERSARE
L’importo complessivo da versare a cadenza quadrimestrale, è dato dalla somma degli
importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco.
ARTICOLO 4
PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO E TERMINI DI VERSAMENTO
1. Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre.
2. I versamenti sono effettuati dai concessionari del gioco pubblico nel rispetto dei seguenti
termini:
a) 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020: entro il 30 novembre 2020;
b) 1 settembre 2020 – 31 dicembre 2020: entro il 28 febbraio 2021;
c) 1 gennaio 2021 – 30 aprile 2021: entro il 31 agosto 2021;
d) 1 maggio 2021 – 31 agosto 2021: entro il 30 novembre 2021;
e) 1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021: entro il 28 febbraio 2022.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI VERSAMENTO
1. Il versamento è effettuato sul capitolo 2540 del Bilancio dello Stato denominato: “Entrate
derivanti dal versamento di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da
scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, finalizzate a
misure di sostegno al sistema sportivo, ai sensi dell’articolo 217 del decreto legge n. 34 del
19 maggio 2020”, utilizzando il modello “F24-Accise” con codice tributo che sarà
successivamente comunicato sul sito istituzionale di ADM.
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il mese successivo alla chiusura di
ciascun periodo contabile, l’importo dovuto dai concessionari del gioco pubblico.
ARTICOLO 6
LIMITE
1. Qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia raggiunto il limite massimo,
rispettivamente, di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021,
il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è
ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso.
ARTICOLO 7
NORMA TRANSITORIA
1. Le somme dovute dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della quota dello 0,5
per cento sino alla data di esecuzione del presente provvedimento, salvo quanto previsto
al comma successivo, sono versate a cura dei concessionari alle scadenze previste
dall’art. 4 comma 2.
2. Le somme previste dall’articolo 2 comma 2 lettera c sono versate nel modo che segue:
a. In relazione ai conti di gioco attivi, i concessionari provvederanno al calcolo delle
somme dovute e alla relativa trattenuta dai suddetti conti, ai fini del tempestivo
versamento secondo le scadenze di cui all’articolo 4
b. In relazione ai conti di gioco estinti o incapienti, i con cessionari provvederanno ad
inviare richiesta di pagamento tramite modello F24, compilato secondo le modalità
di cui all’articolo 5, al titolare del conto.
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
 
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view post Posted on 9/9/2020, 13:36
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CITAZIONE (zico82 @ 9/9/2020, 12:12) 
CONSIDERATO che, sempre l’articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, stabilisce che il finanziamento del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” sia
determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per
l'anno 2021;
RITENUTO, pertanto, necessario definire le modalità di determinazione dell’importo dello
0,5 per cento per le singole tipologie di scommessa nonché i termini di versamento degli
importi da corrispondere;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
OGGETTO
1. La presente determinazione stabilisce le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo
dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’ articolo 217, comma 2, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Il predetto importo è versato a cura dei concessionari secondo le modalità di cui agli articoli
seguenti.
ARTICOLO 2
MODALITÀ DI CALCOLO
1. La somma costituente “raccolta” è individuata sulla base dei singoli provvedimenti di
regolamentazione delle scommesse.
2. L’importo è calcolato come segue:
a) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto dell’imposta unica
calcolata nel periodo corrispondente per scommesse sportive a quota fissa,
scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, concorsi pronostici ippici,
scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse
ippiche a quota fissa e multiple a riferimento;
b) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta del periodo corrispondente per
i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a totalizzatore;
c) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta delle scommesse a distanza a
quota fissa con interazione diretta fra i giocatori, intesa come la sommatoria di tutti
gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell’imposta unica. La
corresponsione di tale somma è imputata interamente sui giocatori risultati vincenti,
e l’importo è calcolato applicando, a cura del concessionario, l’aliquota dello 0,5 per
cento alla raccolta maturata nell’ambito di ciascun mercato, intesa come la
sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto
dell’imposta unica maturata sulle giocate calcolabile in sede di liquidazione del
mercato stesso.
ARTICOLO 3
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA VERSARE
L’importo complessivo da versare a cadenza quadrimestrale, è dato dalla somma degli
importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco.
ARTICOLO 4
PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO E TERMINI DI VERSAMENTO
1. Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre.
2. I versamenti sono effettuati dai concessionari del gioco pubblico nel rispetto dei seguenti
termini:
a) 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020: entro il 30 novembre 2020;
b) 1 settembre 2020 – 31 dicembre 2020: entro il 28 febbraio 2021;
c) 1 gennaio 2021 – 30 aprile 2021: entro il 31 agosto 2021;
d) 1 maggio 2021 – 31 agosto 2021: entro il 30 novembre 2021;
e) 1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021: entro il 28 febbraio 2022.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI VERSAMENTO
1. Il versamento è effettuato sul capitolo 2540 del Bilancio dello Stato denominato: “Entrate
derivanti dal versamento di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da
scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, finalizzate a
misure di sostegno al sistema sportivo, ai sensi dell’articolo 217 del decreto legge n. 34 del
19 maggio 2020”, utilizzando il modello “F24-Accise” con codice tributo che sarà
successivamente comunicato sul sito istituzionale di ADM.
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il mese successivo alla chiusura di
ciascun periodo contabile, l’importo dovuto dai concessionari del gioco pubblico.
ARTICOLO 6
LIMITE
1. Qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia raggiunto il limite massimo,
rispettivamente, di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021,
il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è
ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso.
ARTICOLO 7
NORMA TRANSITORIA
1. Le somme dovute dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della quota dello 0,5
per cento sino alla data di esecuzione del presente provvedimento, salvo quanto previsto
al comma successivo, sono versate a cura dei concessionari alle scadenze previste
dall’art. 4 comma 2.
2. Le somme previste dall’articolo 2 comma 2 lettera c sono versate nel modo che segue:
a. In relazione ai conti di gioco attivi, i concessionari provvederanno al calcolo delle
somme dovute e alla relativa trattenuta dai suddetti conti, ai fini del tempestivo
versamento secondo le scadenze di cui all’articolo 4
b. In relazione ai conti di gioco estinti o incapienti, i con cessionari provvederanno ad
inviare richiesta di pagamento tramite modello F24, compilato secondo le modalità
di cui all’articolo 5, al titolare del conto.
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna

OK questo è il linguaggio "criptato" del docente Minenna...
In parole povere per riassumere cosa cambierà per betfair e i giocatori stessi?
 
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view post Posted on 9/9/2020, 13:44
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Chiedo scusa zico ho visto ora il titolo dell'articolo... :P
In poche parole non cambierà quasi nulla...cambia qualcosina per i giocatori vincenti o sbaglio?
 
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view post Posted on 9/9/2020, 21:19
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Se leggi nel nuovo decreto nel articolo 217 si parla della nuova tassazione per i concessionari di scommesse, ma c'era un errore nel exchange, in pratica con la nuova tassazione i concessionari exchange avrebbero pagato più di quello che avrebbero guadagnato e betfair se non trovavano un accordo avrebbe chiuso il punto it. Con il nuovo decreto hanno corretto l'errore facendo pagare lo 0,5 di tasse allo scommettitore e non più al concessionario. La differenza è che il concessionario lo avrebbe pagato sul totale raccolto mentre lo scommettitore sul utile netto di ogni mercato e non sulla singola scommessa. In pratica fino a dicembre 2021 la nuova tassa sarà massimo del 5,5% del netto.
La cosa curiosa è che è retroattiva dal 20 maggio e quindi chi ha un conto attivo si vedrà decurtare la differenza, chi invece ha chiuso il conto o non ha denaro sufficiente per coprire si vedra recapitare un bollettino da pagare come f24.
 
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view post Posted on 9/9/2020, 22:47
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CITAZIONE (zico82 @ 9/9/2020, 22:19) 
La cosa curiosa è che è retroattiva dal 20 maggio e quindi chi ha un conto attivo si vedrà decurtare la differenza, chi invece ha chiuso il conto o non ha denaro sufficiente per coprire si vedra recapitare un bollettino da pagare come f24.

Non penso possano avvalersi della retroattività, sarebbe ridicolo in questo caso!
Ricordo che "Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che una norma possa avere valore retroattivo se ciò risponde a un criterio di ragionevolezza e di maggiore giustizia." (e non è questo il caso)
Staremo a vedere...
Certo che non è bello trovarsi con soldi scalati dal conto... Proprio per il principio ricordato sopra!
E per me ci sarebbe tanta gente leggermente incazzata!
Per chi ha giocato tanto sarebbe na bella legnata sia dal punto di vista del denaro ma sopratutto dal punto di vista psicologico(vedere in una sola botta quanti soldi betfair si pappa dalle tue bet vincenti, non è facile)
 
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view post Posted on 9/9/2020, 22:52
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Che è retroattivo non è che lo dico io... https://www.adm.gov.it/portale/documents/2...dd-2974b36c128c
 
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view post Posted on 9/9/2020, 23:00
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CITAZIONE (zico82 @ 9/9/2020, 23:52) 
Che è retroattivo non è che lo dico io... www.adm.gov.it/portale/documents/2...dd-2974b36c128c

Per me la retroattività in questo caso è inapplicabile... Ed è giusto impugnarla!
Immagina se ad impugnare sta legge, siano migliaia di clienti betfair (mi son mantenuto molto ma molto basso)
Agli alti piani chi ha fatto sta minchiata, tremerebbe leggermente!
 
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view post Posted on 9/9/2020, 23:08
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Alla fine la metteranno, la faranno retroattiva e nessuno dirà niente. Che paese delle banane che siamo....
 
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view post Posted on 10/9/2020, 06:48
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CITAZIONE (zico82 @ 10/9/2020, 00:08) 
Alla fine la metteranno, la faranno retroattiva e nessuno dirà niente. Che paese delle banane che siamo....

Sei sicuro che nessuno dirà nulla?
Non guardare il passato dove quando ci fu la transazione dal punto com al punto it nessuno ha mosso un dito salvo qualche petizione on line... Ma li non potevi fare un gran che e betfair era di nicchia .. Ora in Italia è conosciuto...
Se ti rubano soldi é giusto impugnare la legge... E ci sono molti precedenti in questo senso!
 
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view post Posted on 10/9/2020, 07:31
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Sicuro ovviamente no, ma quanti saranno ad avere vincite per cui valga la pena contestare... io sicuramente no, anche perché da come c'è scritto, la tassa in più sarebbe da pagare solo fino a dicembre 2021 poi verrà tolta. (si come tutte le accise che hanno messo sulla benzina che ancora si pagano, a partire dal finanziamento per la guerra in Etiopia del 1935 al finanziamento del decreto fare del 2014)
 
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view post Posted on 10/9/2020, 08:07
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CITAZIONE (zico82 @ 10/9/2020, 08:31) 
Sicuro ovviamente no, ma quanti saranno ad avere vincite per cui valga la pena contestare... io sicuramente no, anche perché da come c'è scritto, la tassa in più sarebbe da pagare solo fino a dicembre 2021 poi verrà tolta. (si come tutte le accise che hanno messo sulla benzina che ancora si pagano, a partire dal finanziamento per la guerra in Etiopia del 1935 al finanziamento del decreto fare del 2014)

be se metti piccole vincite messe insieme io credo che anche i comuni mortali possano arrivare a cifre cospicue!

Ricordo che per il messe di giugno,luglio,agosto si giocava ogni giorno dopo il lockdown ad intervalli di ogni due ore,quindi sia chi vinceva 10 euro a mercato sia chi faceva trading con stake medio alti,possa e debba contestare il tutto!

Il problema è l'informazione...io vorrei che i vari influencer dicano nei loro canali you tube ,come stanno realmente le cose!

Questa è na rapina bella e buona...hanno pianto per la paura che betfair potesse chiudere,ora nessuno parla di sto scempio!

"la tassa servirà per aiutare i lavoratori dello sport"

Buffoni abbassate le tasse,regolamentate il dilettantismo e sopratutto fate sparire le società che non pagano realmente gli stipendi ai giocatori e staff e che puntualmente ogni anno si iscrivono(grazie a scorciatoie piu' o meno legali)
Il tutto naturalmente a discapito di società sane(poche ma ci sono)!

"La tassa verrà erogata alle società"....nulla di più sbagliato!

La tassa dovrebbe essere erogata direttamente all'AIC e poi ai tesserati(ai giocatori)...

Le società dovrebbero aver preso già aiuti post corona, in quanto aziende!

Mamma che barzelletta!!!
 
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view post Posted on 10/9/2020, 12:39

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Ale,
in questo caso non è giusto colpevolizzare l'unire, è una regola che è sempre esistita in tutti i picchetti del mondo ed in effetti è stata mutuata dai picchettari inglesi, quando c'è un' arrivo in parità l'importo da riscuotere si deve dividere per il numero dei cavalli che partecipano alla parità,nel tuo esempio si divide per due ovvero giocati 10 quota 1/2 da riscuotere 15, riscossi effettivi 7,5 con relativa perdita di 2,5!!
Non ti stò dicendo che sia giusto,ma nell'ippica questa è una regola da sempre e mondiale.
Le vere fregature che ci danno sono altre e tutte dipendenti dai vari governi che si sono succeduti dal 2009 in poi
 
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view post Posted on 10/9/2020, 14:15
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Sicuro ovviamente no, ma quanti saranno ad avere vincite per cui valga la pena contestare... io sicuramente no, anche perché da come c'è scritto, la tassa in più sarebbe da pagare solo fino a dicembre 2021 poi verrà tolta. (si come tutte le accise che hanno messo sulla benzina che ancora si pagano, a partire dal finanziamento per la guerra in Etiopia del 1935 al finanziamento del decreto fare del 2014

Vorrei porre l'attenzione su chi verrà colpito dalla tassazione perché credo che molti penseranno che non essendo in vincita non vengano toccati.In effetti non e' cosi perché si parla di netto sul mercato che e' ben diverso di avere il conto attivo.Questa legge e' una bella inculata per tutti in quanto anche chi e' sotto e continua a perdere soldi dovrà pagare le tasse su quei mercati dove ha fatto attivo ma che per differenza dovuta ad altre giocate è in negativo.Ora alla luce della direttiva ADM la tassazione sara del 5,5% dove betfair continuerà a prendersi la sua percentuale e lo 0.5% lo stato ma secondo voi e' giusto inculare sempre la parte debole quando con questa interpretazione pagare un 0.5 in più non avrebbe sicuramente creato problemi a nessun book?Un grazie a chi festeggia per aver suggerito l'ennesima incultura per preservare i propri interessi...ogni riferimento è puramente causale!!
 
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view post Posted on 10/9/2020, 15:30
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CITAZIONE (frenkys2003 @ 10/9/2020, 15:15) 
Vorrei porre l'attenzione su chi verrà colpito dalla tassazione perché credo che molti penseranno che non essendo in vincita non vengano toccati.In effetti non e' cosi perché si parla di netto sul mercato che e' ben diverso di avere il conto attivo.Questa legge e' una bella inculata per tutti in quanto anche chi e' sotto e continua a perdere soldi dovrà pagare le tasse su quei mercati dove ha fatto attivo ma che per differenza dovuta ad altre giocate è in negativo.Ora alla luce della direttiva ADM la tassazione sara del 5,5% dove betfair continuerà a prendersi la sua percentuale e lo 0.5% lo stato ma secondo voi e' giusto inculare sempre la parte debole quando con questa interpretazione pagare un 0.5 in più non avrebbe sicuramente creato problemi a nessun book?Un grazie a chi festeggia per aver suggerito l'ennesima incultura per preservare i propri interessi...ogni riferimento è puramente causale!!

ma sei sicuro che sia così? Io ho seguito poco la questione, ma avevo capito tutt'altra cosa
 
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view post Posted on 10/9/2020, 15:48
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Non credo ci siano dubbi in merito, parlano di sommatoria tra bancate e puntate su un mercato quindi anche se avete il conto in negativo su tutti i mercati dove c'e' stato un gain ve lo tassano con un 0.5% in piu ,la legge è retroattiva quindi tranne chi non ha giocato nel periodo di riferimento da maggio avra sicuramente da pagare una tassa per la differenza sulle giocate vinte .
allego direttiva ..a voi le conclusioni!!!

WOsp4Wd
 
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